Documento obbligatorio per la circolazione su strada, il ‘libretto’ riepiloga le caratteristiche tecniche del veicolo e attesta l’idoneità a circolare.
Per poter far circolare un veicolo a motore su strada, è necessario essere in possesso di una specifica documentazione, individuata dalle norme in vigore. In particolare, l’intestatario del veicolo deve aver ottenuto il cosiddetto ‘libretto di circolazione‘, un modo alternativo per indicare la carta di circolazione. Vediamo di seguito di cosa si tratta e tutto quanto c’è da sapere in merito.
Cos’è il libretto di circolazione
Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’ACI, il libretto di circolazione “è il documento necessario alla circolazione del veicolo che il conducente deve sempre portare nel veicolo per poter circolare“. Esso viene rilasciato dall’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile; al suo interno sono riportati i dati relativi alle caratteristiche tecniche del veicolo.
Come si legge il libretto di circolazione
Il libretto contiene numerose informazioni che, nel loro complesso, descrivono le specifiche tecniche del veicolo. Ciascuna voce viene associata ad una lettera dell’alfabeto, dalla A alla V. Nello specifico, le voci dalla lettera A alla lettera C sono riportate all’interno del quadrante numero 1 e recano le seguenti informazioni:
• A: numero di targa;
• B: data di immatricolazione (giorno, mese, anno);
• C: generalità dell’intestatario del veicolo. Se questi coincide con il proprietario, i codici identificativi saranno C.2.1, C.2.2 e C.2.3; in caso contrario, saranno C.1.1, C.1.2 e C.1.3. In entrambi i frangenti essi riportano, rispettivamente, il nome, il cognome, il luogo di nascita e l’indirizzo di residenza.
Nel secondo quadrante, invece, sono trascritte le informazioni relative alle specifiche tecniche del veicolo:
• D1: marca del veicolo (nome della Casa costruttrice);
• D2: modello del veicolo;
• D3: eventuale denominazione commerciale;
• E: numero di identificazione del telaio;
• F: i codici sono in tutto tre, e riportano la massa massima del veicolo tecnicamente accettabile (F.1), la massa ammissibile per un veicolo in servizio nello Stato in cui è stato immatricolato (F.2) e quella massima ammissibile con rimorchio (F.3);
• G: identifica l’eventuale massa del veicolo in servizio carrozzato munito di gancio per veicoli che non appartengano alla categoria M1;
• I: data di immatricolazione del veicolo;
• J: categoria di appartenenza del veicolo;
• J.1: destinazione d’uso del veicolo (ad esempio: ‘autovettura per trasporto di persone – uso proprio’);
• J.2: tipologia di carrozzeria del veicolo (esempio: ‘chiusa 4 porte’, oppure ‘berlina’; talvolta la dicitura è preceduta da una sigla alfabetica);
• K: numero di omologazione del modello di veicolo, qualora sia disponibile;
• L: indica il numero di assi del veicolo;
• M: (ove presente) indica la lunghezza dell’interasse;
• N: indica la ripartizione della massa sugli assi;
• O: indica la massa massima del rimorchio (frenato e non frenato) tecnicamente ammissibile;
• P: i quattro codici che iniziano con questa lettera contengono tutte le informazioni salienti relative al motore, ovvero cilindrata (P.1) espressa in centimetri cubi, la potenza massima erogata (in kW oppure in CV), il tipo di alimentazione (benzina, gasolio o altro) e il numero di identificazione de propulsore (P.5);
• Q: indica il rapporto tra potenza e massa; è riportato solo sul libretto di circolazione dei motocicli;
• S: indica il numero dei posti dell’abitacolo; S.1 si riferisce al numero dei posti compreso quello del conducente mentre S.2 indica gli eventuali posti in piedi;
• U: riporta il livello sonoro del veicolo, sia esso fermo che al massimo dei giri (rispettivamente U.1 e U.2);
• V: riporta i dati relativi alla produzione di emissioni inquinanti e, al punto V.9, la classe ambientale de veicolo.
Nel quadrante 3 sono in genere riportate altre informazioni, come ad esempio il tipo di pneumatico, la normativa europea di riferimento in materia di emissioni inquinanti od altro; il tutto in forma estesa e non tramite un sistema codificato. Sul retro del libretto possono essere apposti i timbri o i bollini ottenuti al superamento della revisione o del tagliando.
Il vecchio libretto di circolazione aveva una struttura diversa, e si presentava come un ‘libretto’ a tutti gli effetti. La prima pagina conteneva i dati anagrafici dell’intestatario del veicolo, la targa, il timbro per l’imposta di bollo, il numero di identificazione della carta di circolazione, il timbro del Ministero dei Trasporti e la data di emissione.
Sul retro della prima pagina potevano essere inserite le generalità e la residenza del proprietario del veicolo; a pagina 3, invece, si trovava la scheda tecnica del mezzo:
• marca, modello e numero di telaio;
• anno di prima immatricolazione;
• caratteristiche tecniche del motore (modello, tempi e cilindrata);
• cavalli fiscali;
• potenza massima (con relativo numero di giri);
• omologazione dell’abitacolo (2+2, 4 o 5 posti);
• carrozzeria, numero di marce e peso;
• dettagli del sistema frenante.
A pagina 4 si trovava il continuo di pagina 2; qui era possibile registrare gli aggiornamenti relativi alla proprietà, come ad esempio il passaggio, l’acquisto o la vendita del mezzo. Nelle pagine a seguire, erano apposti i timbri relativi al superamento della revisione e dei tagliandi annuali.
Il libretto di circolazione provvisorio
La carta di circolazione provvisoria ha una durata di validità massima pari a novanta giorni. Essa viene rilasciata dall’ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terresti (all’atto di immatricolazione del veicolo), nel caso in cui non sia stato possibile rilasciare il documento nello stesso momento in cui è stata emessa la targa, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 95 del Codice della Strada.
Il duplicato del libretto di circolazione
È possibile richiedere, ed ottenere, il duplicato della carta di circolazione a causa di furto, smarrimento o deterioramento della stessa.
Nei primi due casi, bisogna anzitutto esporre denuncia di furto o smarrimento presso i Carabinieri o la Polizia di Stato entro 48 ore dall’accaduto. Al momento della denuncia, viene rilasciato un certificato provvisorio che consente al veicolo di circolare; la copia del libretto viene poi inviata al Ministero dei Trasporti direttamente all’indirizzo del richiedente, tramite posta assicurata; il costo complessivo (9 euro più spese di spedizione) è a carico del ricevente e va corrisposto in contrassegno al postino.
Se la carta di circolazione non è duplicabile, è necessario compilare il modulo TT 2129 e consegnarlo presso un ufficio della Motorizzazione allegando i seguenti documenti:
• attestato di versamento da 10.20 euro su conto corrente 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri;
• autocertificazione di denuncia alla Polizia.
La stessa procedura va effettuata per il duplicato di un libretto deteriorato, con la differenza che il modulo da compilare è il TT 2119 e al posto dell’autocertificazione bisogna presentare la carta di circolazione in visione.
Fonte foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_di_circolazione